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Discriminazione al posto di lavoro
Per discriminazioni sul posto di lavoro si intendono le umiliazioni a danno dei colleghi basate su differenze e caratteristiche più o meno evidenti, quali gli handicap, le origini, il colore della pelle, la religione, le posizioni politiche, l’età o l’identità sessuale. La discriminazione è in contrasto con il principio basilare dei diritti dell’uomo, che sancisce come tutte le persone abbiano pari diritti e pari dignità. Spesso le discriminazioni sono frutto di ignoranza, pregiudizi e stereotipi negativi. La paura dell’altro e dell’ignoto spinge molte persone a rispondere con diffidenza o persino violenza a tutti coloro che per aspetto, cultura o comportamento appaiono diversi. Quella collegata al sesso è tra le forme di discriminazione sul posto di lavoro più menzionate in Svizzera.
Discriminare significa impedire a una persone di godere appieno dei propri diritti e delle proprie libertà sulla base di handicap, origine, colore della pelle, età, religione, posizioni politiche o identità sessuale. Discriminazione è quando una persona, a causa di una di queste caratteristiche, viene trattata in modo diverso rispetto a un’altra persona in una situazione analoga e quando questa disparità di trattamento porta alla diffamazione o all’emarginazione della persona interessata. Sono considerate discriminatorie le considerazioni e gli atti che mirano a denigrare o svantaggiare intenzionalmente persone appartenenti a determinati gruppi sociali. Sono discriminazioni:
Per sessismo si intende qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso. Nel diritto del lavoro «il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e al perfezionamento professionali, alla promozione e al licenziamento». La legge sulla parità dei sessi (art. 3) sancisce esplicitamente il divieto di discriminazione sessuale in ambito lavorativo attraverso particolari norme e obblighi procedurali.
La discriminazione può essere diretta o indiretta. Si parla di discriminazione diretta quando la disparità di trattamento presenta espressamente le suddette caratteristiche. Ad esempio, se una struttura pubblica come un ristorante nega l’accesso a persone disabili con il pretesto di non voler disturbare il resto della clientela. Si ha una discriminazione indiretta quando una norma comporta uno svantaggio per un certo gruppo di persone.
Dica chiaramente all’autore della discriminazione che si sente discriminato dal suo comportamento. Se la situazione non si risolve o le vengono negati i suoi diritti e le sue libertà, lo minacci di segnalarlo ai superiori se gli atti discriminatori non cessano immediatamente o se i suoi diritti continuano ad essere calpestati. Tenga traccia degli episodi subiti, prendendo nota di chi ha fatto cosa, quando e dove e degli eventuali testimoni o prove. Conservi prove quali e-mail, messaggi di WhatsApp ecc. Cerchi appoggio morale e umano nel privato e sul lavoro.
Non tutti riescono a difendersi ugualmente dalle discriminazioni. Alcune persone trovano la forza di reagire subito alla prima ingiustizia, mentre altre, a causa del proprio stato, funzione, stato di salute, situazione familiare, di una scarsa autostima o in virtù dello stato della persona che compie questi atti, non riescono ad opporvisi. Si faccia aiutare se si ha bisogno di supporto o se gli episodi proseguono. Per quanto possibile, ne parli con i suoi superiori o con il responsabile delle risorse umane oppure cerchi consiglio al di fuori dell’azienda.
Se è stato testimone di atti discriminatori, parli con la vittima di quanto accaduto, incoraggiandola ad alzare la testa e a difendersi dalle aggressioni. Non prenda iniziative contrarie alla volontà della vittima. Qualora venga aperta un’indagine sulle accuse, potrà mettersi a disposizione come testimone.
Mostri di avere senso civico. Si astenga dal ridere a battute di stampo discriminatorio. Dica chiaramente che non ci trova nulla da ridere.
Segnalazione in azienda Se possibile, si rivolga prima di tutto ai suoi superiori. Se non vuole o non può farlo, in genere è possibile chiedere l’appoggio dei referenti delle risorse umane. Le persone all’interno dell’azienda sono tenute per legge a prendere sul serio la sua segnalazione e ad approfondirla.
Consulenza confidenziale (senza obbligo di intervento) Se presenti nella sua azienda, si rivolga alle persone di fiducia nominate al suo interno per ricevere consiglio e supporto in maniera riservata.
Come punto di contatto esterno per le violazioni dell’integrità personale è a sua disposizione il servizio di consulenza per i collaboratori di Movis SA. Si metta in contatto con i consulenti che seguono la sua azienda. Potrà farlo anche telefonicamente al numero +41 848 270 270 (raggiungibile 24 ore su 24 / 7 giorni su 7).
Le discriminazioni possono danneggiare in molti modi chi le subisce, con gravi conseguenze. Si perde l’entusiasmo al lavoro. Cresce la sfiducia nei riguardi dei colleghi. La concentrazione diminuisce e le prestazioni calano. Mal di testa, insonnia, mal di schiena, dolori di stomaco, depressione, senso di nausea e impotenza, paura, rabbia cieca e altre sono tra le conseguenze per la salute fisica e psichica.
Vessare i colleghi di lavoro con atti discriminatori significa andare incontro alle sanzioni messe in campo dal datore di lavoro, sanzioni che, in base all’entità della colpa, vanno dal semplice richiamo al licenziamento all’inserimento di una nota nel fascicolo personale.
Le medesime sanzioni si applicano anche per chi incolpa ingiustamente di atti discriminatori una persona con l’esplicito intento di danneggiarla.
Art. 8 CF, cpv. 3: Divieto di discriminazione Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Art. 3 LPar, cpvv. 1+2: Divieto di discriminazione Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza. Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.
LDis: pari opportunità delle persone con disabilità Ai sensi dell’ordinanza sui disabili, la discriminazione è una forma di disparità di trattamento.
Art. 261bis CP: Norma penale contro il razzismo La norma penale contro il razzismo tutela dalle discriminazione razziali nella sfera pubblica. La norma punisce una lunga serie di azioni perpetrate contro le persone per motivi razzistici, etnici o religiosi.
DO art. 328: Obbligo di tutela Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità.
LL art. 6: Protezione della salute Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.
Si informi su quali siano i regolamenti e le policy in vigore nella sua azienda. Qui troverà informazioni sui processi aziendali e sulle regole di comportamento.
«Mobbing e altri comportamenti molesti – Tutela dell’integrità personale sul posto di lavoro, Ed. SECO»
Consulenza e supporto
Movis fornisce consulenza e sostegno sul tema della «tutela dell’integrità personale». Punto di riferimento per i collaboratori dei nostri clienti, offriamo assistenza e supporto alle vittime.
Affianchiamo superiori e HR nella risoluzione dei conflitti e forniamo informazioni concrete in caso di sospetta violazione dell’integrità.
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