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Temi specialistici

Minacce e violenza

Minacce e violenza
al posto di lavoro

Negli ultimi tempi si è assistito a un clamoroso aumento degli episodi di violenza all’interno delle scuole e delle aziende – in Svizzera come nel resto del mondo. Ma gli episodi su cui i media si soffermano di più sono rari e rappresentano solo le forme più estreme del problema. A mietere vittime ci sono anche le minacce di violenza o i comportamenti molesti come lo stalking, che possono portare a notevoli limitazioni per la vita privata e lavorativa delle persone.

Numerose aziende sviluppano programmi ad hoc per riconoscere sul nascere e affrontare queste situazioni problematiche prima che degenerino. Questo approccio è denominato gestione delle minacce e, tipicamente, rientra tra i compiti dei responsabili aziendali della sicurezza. Scopo della gestione delle minacce è quello di creare una cultura comune della trasparenza e di imparare ad assumersi la responsabilità per se stessi e per gli altri.

Che cosa si intende per minacce/violenza?

Gli atti violenti non sono solo quelli fisici in senso classico, ma anche le offese e le minacce proferite e perpetrate da colleghi, clienti, fornitori ecc. nei riguardi delle persone sul posto di lavoro e che mettono a rischio la salute, la sicurezza e il benessere di chi le subisce. La violenza può assumere anche tratti razzistici o sessuali.

Nella minaccia, la violenza è «solo» paventata. Ciò scatena paure e costringe la vittima a valutare l’entità del pericolo. Spesso tuttavia ciò è molto difficile per una singola persona, perché la reale pericolosità dipende da molti fattori, fra cui la personalità dell’autore della minaccia e dal suo comportamento. Se le minacce vengono proferite sul posto di lavoro, vanno prese sul serio e affrontate. In queste situazioni, il datore di lavoro è tenuto a garantire la tutela dei collaboratori. Se la violenza invade il posto di lavoro, la sua escalation è già arrivata al limite. In genere, le situazioni violente traggono origine dai conflitti interpersonali. L’uso della violenza è sempre una grave violazione e di norma richiede l’intervento delle forze di sicurezza. Una panoramica di queste circostanze è riportata nel Codice penale svizzero. Il CP riconosce diversi reati perseguibili d’ufficio, che vengono penalmente perseguiti non appena la polizia o la giustizia ne viene a conoscenza.

  • coazione sessuale (art. 189 CP)
  • violenza carnale (art. 190 CP)
  • lesioni semplici (art. 123 CP)
  • vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 let. b e c CP)
  • minaccia (art. 180 cpv. 2 CP)

Ci sono poi i reati perseguibili su querela, che possono essere perseguiti penalmente solo nel momento in cui la vittima sporge formale denuncia. La vittima ha la possibilità di ritirare la denuncia.

  • vie di fatto (art. 126 CP)
  • violazione di domicilio (art. 186 CP)
  • danneggiamento (art. 144 CP)
  • violazione di segreti privati (art. 179 CP)

L ’esperienza nell’ambito delle violazioni dell’integrità sul posto di lavoro mostra come i collaboratori che subiscono minacce si sentono come stretti in una morsa, rinchiusi in una pentola a pressione. Solo che la valvola non funziona. Le conseguenze possono essere tensioni nel team, accessi di rabbia, risse o persino sfociare in follia omicida.

Che cosa posso fare?

Chieda sempre aiuto se è vittima di minacce o violenza sul posto di lavoro. In caso di emergenza, contatti immediatamente il numero interno di emergenza dell’azienda o telefoni direttamente alla polizia al 117.

Chieda aiuto se ha subito minacce anche in mancanza di un pericolo concreto per la sua integrità e per la sua vita. Ogni forma di minaccia deve essere presa sul serio. Per quanto possibile, ne parli con i suoi superiori o con il responsabile delle risorse umane oppure cerchi consiglio al di fuori dell’azienda. Si metta al riparo ed esiga la tutela del suo datore di lavoro. L’obiettivo è una valutazione realistica dell’entità della minaccia sia per le vittime sia per l’azienda.

Se è stato testimone di atti violenti o minacce, parli con la vittima di quanto accaduto, incoraggiandola ad alzare la testa e a difendersi dalle aggressioni. Non prenda iniziative contrarie alla volontà della vittima. Qualora venga aperta un’indagine sulle accuse, potrà mettersi a disposizione come testimone. Per quanto possibile, parli con i suoi superiori o con il responsabile delle risorse umane se si imbatte nelle seguenti situazioni:

  • Se sente delle minacce rivolte contro altri
  • Se lei o un’altra persona è vittima di stalking
  • Se lei o qualcuno attorno a lei ha subito un’aggressione fisica
  • Se qualcuno esprime pensieri suicidi
  • Se il suo sesto senso le dice che un certo comportamento è estremamente strano e potenzialmente pericoloso
  • Se vede armi o si parla di armi in sua presenza
  • Se sente o legge di fantasie violente estreme
A chi posso rivolgermi?

IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO PER L’INTEGRITÀ E LA VITA: INFORMI LA POLIZIA COMPONENDO IL 117 O CONTATTI IL NUMERO INTERNO DI EMERGENZA DELL’AZIENDA.


Se ha subito minacce, ma non vi sono pericoli immediati per la sua integrità e per la sua vita:


Segnalazione in azienda

Se possibile, si rivolga prima di tutto ai suoi superiori. Se non vuole o non può farlo, in genere è possibile chiedere l’appoggio dei referenti delle risorse umane. Le persone all’interno dell’azienda sono tenute per legge a prendere sul serio la sua segnalazione e ad approfondirla.

Consulenza confidenziale (senza obbligo di intervento)

Come punto di contatto esterno per le violazioni dell’integrità personale è a sua disposizione il servizio di consulenza per i collaboratori di Movis AG. Si metta in contatto con i consulenti che seguono la sua azienda. Potrà farlo anche telefonicamente al numero +41 848 270 270 (raggiungibile 24 ore su 24 / 7 giorni su 7).

Supporto e assistenza sono offerti anche dagli uffici regionali di aiuto alle vittime di violenza.

Minacce/violenza: quali sono le conseguenze?

Chi subisce attacchi personali soffre psichicamente e fisicamente e non riesce più a esprimere il proprio potenziale produttivo. Perdita dell‘entusiasmo al lavoro. Cresce la sfiducia nei riguardi dei colleghi. La concentrazione diminuisce e le prestazioni calano. Mal di testa, insonnia, mal di schiena, dolori di stomaco, depressione, senso di nausea ed impotenza, paura, rabbia cieca e altre sono tra le conseguenze per la salute fisica e psichica.

Minacciare o usare violenza nei confronti dei colleghi di lavoro con atti discriminatori significa andare incontro alle sanzioni messe in campo dal datore di lavoro, sanzioni che, in base all’entità della colpa, vanno dal semplice richiamo al licenziamento all’inserimento di una nota nel fascicolo personale.

Se viene sporta denuncia, occorre considerare le conseguenze penali.

Le medesime sanzioni si applicano anche per chi incolpa ingiustamente di atti violenti e minacce una persona con l’esplicito intento di danneggiarla.

Cosa dice la legge?

Codice penale


DO art. 328: Obbligo di tutela

Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità.

LL art. 6: Protezione della salute

Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.

LL art. 6: Protezione della salute

Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.

Si informi su quali siano i regolamenti e le policy in vigore nella sua azienda. Qui troverà informazioni sui processi aziendali e sulle regole di comportamento.

Consulenza e supporto

Movis fornisce consulenza e sostegno sul tema della «tutela dell’integrità personale». Punto di riferimento per i collaboratori dei nostri clienti, offriamo assistenza e supporto alle vittime.

Affianchiamo superiori e HR nella risoluzione dei conflitti e forniamo informazioni concrete in caso di sospetta violazione dell’integrità.

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